Eventuali deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica.

Eventuali deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 14, comma 7 del d.P.R. n. 122 del 2009, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica (estratto verbale Collegio dei docenti del 24 maggio 2021)

 

Le assenze di per sé non precludono la valutazione anche positiva del profitto in sede di scrutinio finale; tuttavia, per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di 2° grado, ai fini della valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato – art. 14 comma 7 del D.P.R. n. 122 del 22.6.2009.

La C.M. n. 20 del 4.3.2011 precisa che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore lezione consistente nell’orario complessivo di tutte le discipline e non della quota oraria annuale di ciascuna disciplina. Il limite minimo delle ore di presenza complessiva da assicurare per la validità dell’anno scolastico è stato pubblicato sul sito della scuola e notificato agli studenti e alle famiglie in data 15 ottobre 2009 (Comunicazione orario annuale personalizzato e limite minimo delle ore di frequenza complessiva da assenza per la validità dell’anno scolastico)

Ai sensi della medesima C.M. n. 20, il Collegio dei Docenti nella seduta del 14/10/2019, ha definito le seguenti tipologie di deroghe per cui le eventuali ore di assenza certificate, motivate e debitamente documentate, non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo del limite minimo di presenza sempre che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione di ciascun interessato.

La nota ministeriale n. 699 del 6 maggio 2021 richiama la possibilità da parte del collegio dei docenti di stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza” previsto dal DPR 122/2009 “anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza pandemica”.

Si possono confermare le seguenti deroghe deliberate dal collegio dei docenti del 14/10/2019

  1. - Motivi di salute adeguatamente documentati;
  2. - Terapie e/o cure programmate debitamente documentate;
  3. - Donazioni di sangue debitamente documentate;
  4. - Partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. debitamente documentata;
  5. - Adesione a confessioni religiose.

In aggiunta, si possono considerare le situazioni legate all’emergenza Covid che debbono essere adeguatamente documentate.

Sarà pertanto opportuno che i docenti, esercitando in modo responsabile le proprie prerogative valutative, avviino un’attenta riflessione sul percorso di ciascun alunno, sapendo distinguere tra chi, pur avendo raggiunto solo parzialmente gli obiettivi didattici, ha comunque mostrato impegno e interesse e potrebbe proficuamente avvalersi delle attività di recupero e delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento che la scuola è tenuta a garantire, e chi invece, nonostante tutti gli interventi posti in essere dai CDC, non è nelle condizioni di poter essere ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato.