Regolamento d'istituto

Istituto d’Istruzione Superiore “F. FILELFO” - Tolentino (MC)

Approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 13 del 19 dicembre 2019

 “La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno”

(art. 1 – commi 1 e 2 D.P.R. 249/98)

 Il presente regolamento, strumento di garanzia di diritti e doveri, è costituito dall'insieme delle regole necessarie al sistema scuola per funzionare e realizzare il proprio compito, regole dettate dalla necessità di creare nell’istituto un sereno ed ordinato ambiente di vita scolastica e di fissare i limiti entro cui la libertà del singolo non interferisca con quella altrui.

Sommario

Titolo 1 -  Premesse

Titolo II – Gli studenti

Diritti delle studentesse e degli studenti

Doveri delle studentesse e degli studenti

 

Titolo III – Norme specifiche di comportamento

Orario scolastico

Entrata a scuola e ritardi

Uscita dalla scuola – Permessi di uscita anticipata

Assenze

Assenze collettive e assenze ingiustificate

Rilevazione elettronica della presenza in classe: il badge

 

Titolo IV – Regolamento disciplinare e sanzioni

Premessa

Interventi di responsabilizzazione e sanzionatori

Impugnazioni 

Patto educativo di corresponsabilità

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta

Procedura per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari e per la salvaguardia del diritto alla difesa dello studente 

Impugnazioni e ricorsi

Organo di garanzia

Organo di garanzia regionale

Revisione del regolamento di disciplina

Allegati:

1 – Viaggi d’istruzione e visite guidate

2 – Palestre e sala danza

3 – Biblioteca

4 – Assemblee studentesche (Classe, Istituto, Comitato Studentesco)

5 – Laboratori (Informatica, Scienze)

6 – Divieto di fumo


Titolo I – Premesse

 

Art. 1 - Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successiva modifica con DPR 235/2007, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.

È coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

 

Art. 2 - Il presente Regolamento è stato redatto con il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto: patto di corresponsabilità, regolamento della biblioteca, regolamenti specifici per l'utilizzo dei laboratori, regolamento viaggi d’istruzione e visite guidate.

 

Art. 3 - Il processo educativo è fondato sulla centralità dello studente. La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.

Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza e qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

 

Art. 4 – La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto

Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

 

Art. 5 - Tutte le persone appartenenti alle varie componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica sono improntati al principio di solidarietà.

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti e/o attraverso il registro elettronico a cui si accede con credenziali consegnate agli stessi genitori. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal predetto decreto legislativo, n. 101/2018; il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica a soggetti terzi, esclusa la famiglia, potrà avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto.

 

Art. 6 – L’equilibrato e condiviso esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza alla stessa comunità, tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica il realizzarsi di un contesto consono all’attuazione del “patto formativo” delineato nel PTOF.

Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri annessi al proprio ruolo, ma mentre questi sono giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal relativo CCNL, per quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella richiamata all’art. 1.


Titolo II - Gli studenti

 

Art. 7 Diritti degli alunni

 

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante didattica per livelli, recupero/approfondimento, tutoring, learning center) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.

Ciascuno studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre dieci giorni dal loro svolgimento. I singoli docenti individuano le forme più opportune per praticare una comunicazione didattica improntata al dialogo collaborativo e finalizzata alla realizzazione degli apprendimenti programmati e allo sviluppo dell’autostima, dell’autoefficacia e del benessere, evitando espressioni o comportamenti in grado di indurre tensioni o disagio nell’alunno. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

A tutti gli studenti vengono, inoltre, riconosciuti i seguenti espliciti diritti:

  1. Conoscere l’organizzazione generale della scuola, i contenuti della programmazione, i criteri didattici, educativi e di valutazione, le motivazioni di eventuali sopraggiunte rilevanti modifiche dell’organizzazione scolastica;
  2. Esprimere liberamente il proprio pensiero, le proprie convinzioni e a formulare proposte e suggerimenti sull’organizzazione scolastica;
  3. Tutela della riservatezza dei dati personali, inclusi i contenuti presenti negli elaborati;
  1. Trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari.

    

 Art. 8 Doveri degli alunni

 

I doveri sono la condizione indispensabile per l’attuazione del “patto formativo”. Ciascun componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri, oltre ai diritti, connessi al proprio ruolo. Per quanto riguarda gli studenti, i doveri  sono evidenziati dal presente regolamento nel rispetto della normativa vigente.

  • Le studentesse e gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei Docenti, del Personale della scuola, dei compagni, e di tutti coloro che svolgano attività all'interno dell'Istituto, lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per sé stessi. Ognuno ha il dovere di un comportamento rispettoso, corretto e diligente.
  • La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei Docenti e del personale ATA, che segnaleranno eventuali mancanze alla Dirigenza.

Gli studenti sono, inoltre, tenuti a rispettare le seguenti disposizioni:

  • Frequentare regolarmente e impegnarsi nello studio a casa e a scuola.
  • Rispettare gli orari di ingresso e di uscita da scuola.
  • Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola (tra cui l’esecuzione tempestiva delle operazioni previste dal “piano di evacuazione” dell’edificio scolastico).
  • Utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti, computer, LIM e tutti i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola o di enti o di privati.
  • Avere rispetto dei regolamenti relativi alle “aule speciali”, viaggi d’istruzione ecc.
  • Deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell’uso degli arredi e dei servizi, condividendo la responsabilità di rendere accoglienti e funzionali gli ambienti scolastici.

Titolo III  - Norme specifiche di comportamento scolastico

 

Art. 9 – Orario scolastico

La puntualità è posta come norma nell'espletamento dell'attività pedagogica e didattica; entrate in ritardo ed uscite anticipate devono rientrare in un ambito di assoluta eccezionalità.

In ogni caso, entrate posticipate e uscite anticipate, di norma, sono consentite solamente al termine di ogni ora di lezione.

Ingresso: gli alunni sono ammessi ad entrare, di norma, negli edifici scolastici a partire dalle ore 8,15.

Inizio delle lezioni: ore 8,30 tutti i giorni per tutti gli indirizzi ad eccezione del martedì, solo per i licei classico e scientifico ore 8,25.  Si veda prospetto riassuntivo di seguito riportato

Termine delle lezioni: ore 13,15 per il licei Classico e Scientifico, ore 13,20 per l'ITE e il liceo Coreutico

-Se, per esigenze particolari, l’alunno avesse necessità di entrare prima delle 8,15, nel suddetto periodo dovrà sostare nell’atrio della scuola.

-Per consentire il regolare inizio delle lezioni gli alunni sono tenuti ad entrare in classe prima del suono della seconda campanella.

-La sorveglianza degli alunni prima dell’ingresso in classe dei docenti fino alle ore 8.30 è affidata ai collaboratori scolastici

 

Per facilitare la frequenza dei rientri pomeridiani, dei corsi di recupero, degli sportelli didattici o delle attività extracurricolari è consentita, prima dell’arrivo del docente/esperto, la sosta nell’atrio della sede centrale.

Considerata la particolare articolazione oraria dell’Indirizzo Coreutico e vista l’esigenza degli alunni del suddetto indirizzo che non risiedono presso il Convitto delle Suore di consumare un breve pasto, al fine di non creare disagio ingiustificato e nell’ottica di uno spirito di collaborazione tra istituzione scolastica e famiglie si consente alle studentesse e agli studenti la permanenza nei locali della scuola al termine delle lezioni (13:20) e fino al rientro pomeridiano in classe (14:20) esclusivamente negli spazi del piano terra (ingresso e aula in fondo al corridoio) in quanto la presenza e la vigilanza generica del collaboratore scolastico è comunque garantita in detto periodo nei limiti delle prestazioni stabilite da contratto.

Giova ricordare che durante tale permanenza, le studentesse e gli studenti dovranno mantenere un comportamento congruo e responsabile che non causi problemi a sé stessi, agli altri, alle strutture e alle risorse strumentali della scuola. In caso di danni a terzi o al patrimonio della scuola, ciascun alunno e, in caso di minore, i propri genitori o tutori, saranno responsabili direttamente (per questi ultimi si profila la responsabilità extracontrattuale da fatto illecito  - culpa in educando).

Art. 10 - Entrata a scuola/Ritardi

Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto al suono della prima campanella (ore 8.25). Alle ore 8.30 (suono della seconda campanella) deve avere inizio la lezione. I ritardatari saranno di norma ammessi alla successiva ora solo se muniti di autorizzazione firmata dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore e il ritardo annotato sul giornale di classe e sul registro elettronico da parte del docente in servizio. L'entrata all'inizio della terza ora di lezione può essere consentita solo in casi eccezionali, previa presentazione di idonea motivazione.

Sono consentiti, per giustificati motivi, al massimo tre ritardi al mese; ulteriori ritardi, qualora non supportati da valide motivazioni, saranno segnalati alla famiglia, sanzionati sul piano disciplinare fino al limite della sospensione in caso di reiterazione, con le dovute implicazioni sulla valutazione del credito scolastico.

  • L’ingresso in classe in caso di ritardo è consentito solo se il ritardo è contenuto entro dieci minuti dall’inizio delle lezioni. Il ritardo dovrà essere  giustificato entro il giorno successivo.
  • Gli studenti che entreranno a scuola oltre le 8,40, tranne casi particolari, dovranno attendere la fine dell'ora per recarsi in classe.
  • L’ingresso oltre la pausa didattica (fine seconda o fine terza ora) non è di norma consentito, salvo casi eccezionali, per comprovati motivi opportunamente documentati

Art. 11 - Uscita dalla scuola/Permessi di uscita anticipata

Al termine delle lezioni, gli alunni usciranno in maniera ordinata dalle classi sotto la sorveglianza del docente dell'ultima ora e del collaboratore scolastico del piano.

Si può lasciare l’Istituto solo dopo aver frequentato almeno quattro ore di lezione, salvo motivi salute o altri gravi motivi debitamente documentati. La richiesta di uscita anticipata, debitamente motivata, documentata (anche il giorno successivo) e firmata dal genitore per i minorenni, va compilata sul libretto personale e presentata, non oltre le ore 10.00 al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato che esprimerà parere favorevole o contrario, sulla base della motivazione e del numero di richieste già inoltrate dallo stesso studente. L’autorizzazione sarà annotata sul registro di classe. Non sono concesse nello stesso giorno l’entrata successiva alla prima ora e l’uscita anticipata.

I genitori degli alunni e gli alunni maggiorenni possono richiedere al Dirigente Scolastico il permesso di uscita anticipata per tutto l’anno o periodi dell’anno, compilando in tutte le sue parti l’apposito modello, nei seguenti casi: cure mediche, difficoltà di trasporto non diversamente superabili, impegni culturali di documentata importanza (es. lezioni conservatorio), impegni sportivi adeguatamente documentati, assumendosi la responsabilità della mancata partecipazione alle lezioni nelle ore richieste. Il Dirigente Scolastico si riserva, anche previa consultazione col coordinatore del Consiglio di classe, di concedere, limitare o negare questo tipo di autorizzazione.

Nei casi di inderogabile necessità i permessi di uscita saranno concessi dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi collaboratori solo alle seguenti condizioni:

  1. con richiesta da presentare entro la prima ora di lezione.
  2. l’uscita da scuola degli alunni minorenni è consentita solo se prelevati da un genitore o da un adulto maggiorenne con delega scritta da parte dei genitori e documento di riconoscimento. E’ prevista una deroga solo per gli alunni del liceo coreutico non residenti a Tolentino.
  3. attraverso richiesta da presentarsi entro la prima ore di lezione da parte  degli studenti maggiorenni;
  4. sono consentite massimo tre entrate in ritardo e tre uscite anticipate nel trimestre e quattro entrate in ritardo e quattro uscite anticipate nel pentamestre giustificate dai genitori o, dallo stesso studente, se maggiorenne. “L’abuso di tali permessi è in contrasto con l’art. 3 c. 1 del D.P.R. n. 249 24/06/98 “gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi”, pertanto è oggetto di sanzione.
  5. L’insegnante provvederà ad annotare sui registri (di classe e elettronico) il nome dell’alunno e l’ora d’uscita.
  6. In caso di uscita anticipata dell’intera classe prima dell’orario regolare (assenza docente e impossibilità di procedere alla sostituzione, attività programmate), gli studenti verranno avvisati con almeno un giorno di anticipo. L'avviso sarà letto in classe dal docente, annotato sul registro di classe e inviato tramite registro elettronico ai genitori. L’alunno dovrà presentare l’autorizzazione/presa visione firmata dai genitori. Agli studenti privi di autorizzazione dei genitori non sarà concessa l’uscita anticipata.

 

Art. 12 Studenti pendolari

Gli studenti pendolari che presentano difficoltà a rispettare l'orario delle lezioni, in relazione agli orari dei mezzi pubblici di trasporto per i quali risultino regolarmente abbonati, possono essere autorizzati per tutto l'anno scolastico (o per tutto il periodo per il quale si evidenzia il disagio) all'ingresso posticipato o all'uscita anticipata nel limite massimo di 10 minuti, presentando apposita domanda al Dirigente Scolastico.

 

Art. 13 Assenze

E' dovere degli alunni e delle famiglie giustificare le assenze dalla scuola. La scuola vuole e deve essere ambiente educativo e formativo quindi deve  incentivare l’assiduità della frequenza degli alunni. Le assenze devono essere limitate all’indispensabile e solo per seri motivi.

  • Le assenze degli alunni sono annotate sul registro on line e cartaceo (di classe) dal docente della prima ora e verranno poi verificate nelle ore successive.
  • La giustificazione delle assenze deve essere effettuata tramite registro elettronico da uno dei genitori o tutori o, dall’alunno stesso, se maggiorenne.
  • Gli alunni non giustificati sono ammessi con riserva .
  • La presentazione di certificato medico non è più prevista dalla normativa ma in caso di assenze per malattia di più di 5gg lo studente deve presentare la dichiarazione del medico in cui deve essere unicamente specificato che la riammissione a scuola è possibile senza altre informazioni medico-sanitarie. 
  • Nel caso in cui gli alunni debbano assentarsi dalla scuola per un periodo prolungato, i sigg. genitori sono invitati a comunicare preventivamente al Dirigente e al docente coordinatore il periodo dell'assenza.
  • Le assenze riferibili a “sciopero” degli studenti o “adesione a manifestazione” sono assenze collettive non giustificabili
  • La partecipazione ad attività organizzate dall’Istituto (gare, convegni, ecc..) o a riunioni della Consulta Provinciale che implicano l’assenza dalle lezioni in classe, deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente e segnalata sul registro (studente fuori-classe). In questo caso non deve essere giustificata.
  • La mancata giustificazione delle assenze, soprattutto se reiterata, concorre negativamente all’attribuzione del voto di condotta.

 

Art. 14 Assenze collettive/Assenze ingiustificate

Le astensioni collettive, intendendosi per tali quelle effettuate da oltre metà classe, non rientrano nell'ambito delle assenze giustificabili. In caso di astensioni collettive, i genitori (o chi ne fa le veci) dovranno dichiarare di essere a conoscenza del fatto utilizzando gli appositi spazi destinati alle comunicazioni scuola/famiglia del libretto scolastico; gli studenti maggiorenni presenteranno una dichiarazione di aver partecipato all'astensione collettiva.

La Costituzione Italiana riconosce il diritto di sciopero ai soli lavoratori subordinati, per cui gli studenti, non avendo questo stato giuridico, non sono titolari di tale diritto e le assenze relative sono da ritenersi ingiustificate. Il Consiglio d'Istituto ritiene tuttavia che le punizioni collettive siano uno strumento eccezionale da riservare a casi di estrema gravità e suggerisce pertanto il seguente codice di comportamento:

  1. a) le assenze collettive che non siano state preventivamente motivate, discusse ed approvate nelle assemblee degli studenti saranno ritenute ingiustificate. I provvedimenti disciplinari del caso saranno decisi dagli organi competenti e di essi sarà data comunicazione alle famiglie. (Rientrano in questa categoria di assenze quelle effettuate in giorni come S. Francesco, S. Valentino, 8 marzo, giorni ante/post visite guidate/viaggi d’istruzione, post feste di compleanno, etc.).
  2. b) le assenze che siano conseguenti ad una regolare decisione dell'assemblea degli studenti, pur restando ingiustificate, non daranno automaticamente inizio a provvedimenti disciplinari, ma saranno valutate caso per caso dagli organi competenti.

In ogni caso, per tali assenze, i Consigli di Classe valuteranno l’opportunità di adottare i tutti provvedimenti ritenuti idonei, fino a limitare/sospendere la partecipazione alle visite guidate/uscite didattiche e ai viaggi d’istruzione, nonché, in sede di attribuzione del credito scolastico, di assegnare il punteggio minimo previsto nella relativa banda di appartenenza. Per le assenze effettuate dopo lo svolgimento di visite guidate/viaggi d’istruzione dell’anno in corso, gli eventuali interventi sanzionatori avranno efficacia l’anno successivo).

Art. 15   Il badge

  • L’Istituto consegna ad ogni studente un BADGE per la rilevazione elettronica di assenze, ritardi e uscite anticipate utile anche per una costante comunicazione scuola-famiglia
  • Lo studente deve avere con sé il BADGE ed è responsabile della corretta conservazione. Ogni falsificazione, manomissione, uso improprio sarà oggetto di sanzione disciplinare.
  • Il badge sarà funzionante dalle ore 8,20 alle 8,40
  • L'ingresso in ritardo o l'uscita anticipata verrà inserita nel registro elettronico e cartaceo dal docente di classe. I docenti dovranno controllare le presenze ad ogni cambio dell'ora per sincerarsi che il gruppo classe corrisponda alla composizione che risulta dal registro.
  • La giustificazione dovrà essere effettuata dai genitori o tutori mediante registro elettronico on line.

Art.16  Norme di  comportamento

  1. Le studentesse e gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente, dei Docenti, del Personale della scuola, dei compagni, e di tutti coloro che svolgano attività all'interno dell'Istituto, lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.
  2. Le studentesse e gli studenti debbono utilizzare un linguaggio corretto, rispettoso delle persone con cui si relazionano, appropriato all’ambiente e alla situazione, evitando volgarità o parole lesive della dignità altrui.
  3. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorire lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per le attività organizzate e programmate dal consiglio di classe.
  4. E’ consentito uscire dall’aula solo con l’autorizzazione del docente.
  5. Le studentesse e gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente e secondo le norme strutture, attrezzature, sussidi didattici della scuola, dei compagni e propri. Si ricorda che l'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola affida è una responsabilità personale di ciascun studente.
  6. Durante la pausa didattica gli alunni dovranno stazionare nel piano di appartenenza della classe salvo indicazioni diverse che possono nascere da contingenze organizzative o didattiche.
  7. Le studentesse e gli studenti devono rispettare le norme di organizzazione dell’istituto (regolamento interno, circolari e avvisi del DS) e tutte le norme di sicurezza.
  8. E’ fatto divieto assoluto di introdurre all’interno della struttura scolastica, negli spazi esterni di pertinenza, durante le uscite e visite d’istruzione ecc. alcolici, droghe e sostanze nocive, armi, oggetti contundenti o comunque pericolosi.
  9. Non è consentito fumare, secondo quanto stabilisce la normativa vigente, in alcun ambiente e luogo di pertinenza dell’Istituto (legge 11 novembre 1975 n.584, L.n.689/1981, circolare del 28-3-2001 n.4 e precedenti). Il divieto è previsto anche per la sigaretta elettronica.
  10. Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, smartphone e/o altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica ed educativa (direttiva 15 marzo 2007, prot n. 30; direttiva M.P.I. 30/11/2007 n. 104). Solo eccezionalmente e nei casi di accertata necessità si può chiedere all’insegnante l’autorizzazione all’utilizzo fuori dalla classe.
  11. Le studentesse e gli studenti dovranno avere un abbigliamento decoroso, appropriato all’ambiente scolastico e funzionale all’attività che debbono svolgere.
  12. Le studentesse e gli studenti che devono fermarsi per le attività pomeridiane possono sostare, in attesa di recarsi in aula con il docente, negli spazi predisposti al piano terra/ingresso dell'ITE.
  13. Gli alunni devono rispettare i locali, le strutture e le attrezzature della scuola astenendosi da usi impropri, danni e imbrattamenti. In caso di danneggiamenti, il responsabile, se individuato, o altrimenti l'intera classe o gruppi di classi saranno chiamate ad assumersi la responsabilità dell’accaduto e a risponderne in termini disciplinari e risarcitori, come previsto dall'art.4 comma 5 dello Statuto degli studenti.
  14. Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola va sempre risarcito con versamento sul c/c postale dell'Istituto a fronte di regolare fattura delle spese anticipate dall'Istituto stesso.
  15. Vanno altresì risarciti gli eventuali danni arrecati a terzi per incuria e non a causa delle normali attività didattiche.

Titolo IV - regolamento disciplinare e sanzioni

 

Art. 17 Premessa

 

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale. La successione delle sanzioni non è, né deve essere, automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.

La sanzione deve essere tempestiva per assicurarne la comprensione e quindi l’efficacia.

  1. Le sanzioni possono essere date anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente scolastico.
  2. La convocazione dei genitori non si configura come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di ricerca di una concreta strategia di recupero.
  3. Le sanzioni per mancanze disciplinari devono ispirarsi ai principi della finalità educativa, della responsabilità individuale, della trasparenza e della proporzionalità della riparazione del danno. È sempre possibile la conversione della sanzione nello svolgimento di attività in favore della scuola. Potrà essere inoltre attuato un intervento rieducativo basato sulla trasmissione di informazioni relative alle disposizioni di legge e di nozioni di educazione civica.
  4. Tutti i provvedimenti che comportino una formulazione scritta concorrono automaticamente a determinare il voto di fine periodo (trimestre/quadrimestre/pentamestre) e finale di condotta. Concorrono altresì alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo: esso è comunque stabilito dal Consiglio di Classe anche in relazione alle osservazioni dei singoli docenti sul comportamento dello studente interessato.
  5. In relazione alle specifiche condizioni in cui si è verificata ogni infrazione e tenendo conto delle situazioni degli studenti coinvolti, si valuta la gravità della mancanza disciplinare in modo da commisurare ad essa il provvedimento da adottare.
  6. In presenza di attenuanti e/o di aggravanti e tenuto conto se la mancanza sia episodica o ripetuta, è sempre possibile irrogare una sanzione di grado inferiore o superiore, oltre a prevedere la sua integrazione con provvedimenti alternativi.

 

Art.18 - Interventi di responsabilizzazione e sanzionatori

Nei confronti dell’alunno responsabile di comportamenti contrari a quanto specificato nel presente regolamento sono disposti, a seconda dei casi:

  1. interventi di richiamo;

Per entrambe le tipologie l’alunno ha sempre il diritto di essere ascoltato per l’esposizione delle proprie ragioni.

 

  1. interventi di richiamo e soggetti competenti:

 

Tipo di intervento

Soggetto competente

I) rimprovero verbale

Operatore scolastico

II) nota di comunicazione alla famiglia

Insegnante

III) sospensione temporanea o limitazioni nella partecipazione ad alcune attività; consegne speciali da osservare

Insegnante

IV) annotazione sui documenti scolastici di classe

Insegnante

V) richiesta di colloquio del docente col genitore/affidatario

Insegnante; Dirigente Scolastico

VI) lettera di informazione/richiamo rivolta ai genitori/affidatari

Dirigente Scolastico, fiduciario, docente.

 

 

 

  1. B) sanzioni e soggetti competenti:

 

Sanzione

Soggetto competente

I) verbalizzazione, da parte del consiglio di classe, eventualmente accompagnata da:

a) richiesta di colloquio di un docente, in rappresentanza del consiglio, con un genitore o l’affidatario;

 b) comunicazione scritta ai genitori/affidatari.

Consiglio di classe

II) note da allegare nel fascicolo personale dell’alunno.

Insegnante unitamente al Dirigente Scolastico

III) allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici giorni

Consiglio di classe

IV) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni

Consiglio d’istituto

V) allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni ed esclusione dallo scrutinio finale e/o non ammissione all’esame conclusivo del corso di studi

Consiglio d’istituto

VI) per comportamenti implicanti situazione di rischio grave, per alunni, personale e l’alunno medesimo, può essere disposto l’allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della predetta situazione di rischio.

Consiglio d’istituto

 

  1. C) Criteri per la valutazione della gravità

 

La decisione in ordine agli interventi di richiamo o all’irrogazione delle sanzioni e al relativo livello viene assunta sulla base dei seguenti criteri:

1) Tipologia:

  1. inadempienze
    1. caratterizzate dal mancato compimento di obblighi o doveri di lavoro o regolamentari;
  2. violazioni:
  • plagio, attivo e/o passivo, nell’esecuzione di verifiche e compiti didattici;
  • suggerimenti non autorizzati a compagni impegnati nelle prove di valutazione;
  • occultamenti di comunicazioni alle famiglie;
  • falsificazione di firme dei genitori/affidatari;
  • manomissione o alterazione di documenti scolastici;
  • danneggiamenti a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni;
  • lesioni a carattere involontario per negligenza o inosservanza delle disposizioni;
  • diffusione a terzi di riprese foto/video/audio in violazione delle norme sulla privacy;
  • offese, minacce, azioni di bullismo e discriminazioni a persone o istituzioni (religioni, autorità, etnie ecc);
  • azioni o ingiurie gravemente lesive della dignità della persona;
  • danneggiamenti volontari, furti o sottrazioni;
  • introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe;
  • partecipazione a litigi violenti;
  • aggressioni non pianificate;
  • aggressioni pianificate.

 

2) Gravità degli esiti

  1. lieve: con piccoli effetti o conseguenze non comprendenti costi di ripristino o lesioni;
  2. media: con ricadute prolungate nel tempo su cose, persone o sullo svolgimento delle attività e/o costi di ripristino sino a 300€; disagio psicologico recuperabile con brevi periodi di cura e attenzione; lesioni non richiedenti cure o curabili in loco con interventi di minuto primo soccorso;
  3. alta: con conseguenze durevoli o che richiedono interventi straordinari di recupero e/o costi di ripristino oltre i 300€; disagio psicologico recuperabile con periodi di cura e assistenza prolungati; lesioni determinanti stati particolarmente dolorosi o richiedenti interventi importanti di primo soccorso;
  4. altissima: con danneggiamenti a dispositivi o strutture la cui alterazione costituisce rischio grave per l’intera comunità o che richiedano interventi di ripristino superiori ai 2000€; grave disagio psicologico richiedente interventi specialistici; lesioni necessitanti di interventi sanitari importanti.

La valutazione della gravità degli esiti tiene conto anche degli eventuali effetti potenziali, quando il comportamento dell’alunno, pur non producendo conseguenze effettive, è tuttavia in grado di determinare conseguenze rilevanti.

 

3) Ricorrenza

  1. occasionale
  2. reiterata
  3. costante

 

4) Elementi o circostanze attenuanti:

  1. accertate situazioni di disagio sociale;
  2. particolari condizioni patologiche e/o di sofferenza psicologica soggettiva
  3. provocazioni, occasionali o ripetute, da parte di compagni o altri soggetti
  4. errata percezione/valutazione delle circostanze scatenanti o di contesto
  5. immediata disponibilità al riconoscimento delle proprie colpe, scuse ad eventuali parti offese e impegno a risarcimenti e/o a comportamenti corretti;

 

5) Elementi o circostanze aggravanti:

  1. premeditazione
  2. azioni di gruppo
  3. azioni ai danni di soggetti deboli
  4. azioni ai danni di soggetti diversamente abili

Per comportamenti sino alla “violazione” con “danneggiamenti a carattere involontario per superficialità o negligenza”, di gravità lieve e ricorrenza occasionale, viene disposto un intervento di richiamo; per livelli superiori viene irrogata una sanzione disciplinare. In caso di comportamenti oggettivamente sanzionabili, sulla base della valutazione di quanto al punto 4, la sanzione può essere convertita in intervento di richiamo.

 

  1. D) Modalità

 

1- Il rimprovero verbale può essere disposto da ciascun operatore scolastico; interventi di livello superiore sono sempre disposti o promossi dagli insegnanti.

2- L’insegnante che rileva i comportamenti non conformi ricostruisce i fatti, ascolta le ragioni degli alunni coinvolti e valuta le eventuali responsabilità. Sulla base della predetta valutazione, a seconda dei casi:

a) dispone autonomamente l’intervento di richiamo;b) ove ritenga sussistano le condizioni per l’irrogazione di sanzioni disciplinari sottopone i fatti all’attenzione dei colleghi del consiglio di classe. Nel caso in cui l’insegnante non faccia parte dell’organo collegiale cui compete l’irrogazione della sanzione, l’insegnante medesimo redige una sintetica relazione scritta sui fatti indirizzata al Dirigente Scolastico. Ove i docenti della classe dell’alunno ritengano la sussistenza delle condizioni per disporne l’allontanamento dalla comunità scolastica ne danno immediata comunicazione al Dirigente Scolastico cui compete la decisione di convocare, in via straordinaria, il consiglio di classe o di promuovere la convocazione del consiglio d’istituto.

3- All'alunno cui viene irrogata una sanzione viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione medesima in attività a favore della comunità scolastica, comprendenti anche:

  • impegno a osservare comportamenti corretti
  • formali scuse ad eventuali soggetti lesi od offesi
  • ripristino o risarcimento di eventuali danneggiamenti o costi derivanti dal comportamento sanzionato
  • svolgimento, per periodi determinati, di incarichi o impegni a favore:
    • di compagni (in particolare soggetti disabili);
    • della scuola (pulizia, tinteggiatura, piccole manutenzioni, etc.);
    • della comunità scolastica (attività a favore della biblioteca);
    • di soggetti o strutture esterne (sanzioni pecuniarie da devolvere a soggetti, enti o associazioni impegnate nel sociale, partecipazione alle attività di dette associazioni per un determinato periodo).

A tale scopo i docenti della classe delegano ad un collega il compito di proporre all’alunno responsabile lo svolgimento delle predette attività; di tale proposta deve essere effettuato processo verbale; una copia di tale processo verbale va trasmessa ai genitori/affidatari.

4- La predetta disposizione non si applica in caso della sanzione VI riportata nella tabella, quando l’organo collegiale abbia rilevato una situazione di rischio grave ed immediato.

5- Le sanzioni sono notificate al genitore/affidatario dell’alunno. Per le sanzioni di entità inferiore all’allontanamento dalla comunità scolastica, la notifica è contestualizzata nell’ambito della copia del processo verbale di cui al precedente comma 3. Ove la sanzione prevede l’allontanamento dalla comunità scolastica la notifica è sempre effettuata in forma di comunicazione scritta espressa prima della decorrenza e dovrà contenere:

  • descrizione dei fatti e loro valutazione sulla base dei criteri di cui al precedente punto “C”;
  • durata dell’allontanamento e decorrenza;
  • indicazioni relative al mantenimento dei rapporti con la scuola durante il periodo di allontanamento;
  • indicazioni sulle possibilità di ricorso.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità' scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente e' consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione

d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

 

  1. E) Provvedimenti disciplinari particolari relativi all’uso improprio dei telefoni cellulari e dei dispositivi di ripresa foto/video/audio

1 - L’uso del telefono cellulare da parte degli alunni durante lo svolgimento delle lezioni è vietato; contestualmente è vietato anche l’uso delle suonerie.

2 - In deroga al comma 1, l’uso è consentito ove questo sia stato espressamente autorizzato dal docente per scopi didattici.

3 - In caso di infrazione il docente adotta i seguenti provvedimenti:

  1. alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare;
  2. in caso di reiterazione ritira il telefono cellulare e lo restituisce al termine della giornata;
  3. in caso di ulteriori reiterazioni ritira il telefono cellulare; la restituzione viene effettuata al genitore/affidatario appositamente convocato presso la scuola unitamente alla richiesta di una maggiore collaborazione nel sollecitare l’alunno al rispetto della presente disposizione regolamentare.

4 - In caso di diffusione a terzi di registrazioni foto/video/audio di alunni ed operatori scolastici ove non siano stati previamente informati gli interessati e non sia stato espressamente acquisito il loro consenso il docente che ha rilevato l’infrazione procede nel seguente modo:

  1. alla prima infrazione dispone un rimprovero verbale e richiama il divieto regolamentare e invita il genitore/affidatario ad informare i soggetti dei quali sono state irregolarmente diffuse le immagini;
  2. in caso di reiterazione o in caso di rifiuto il docente informa il DS il quale, anche ai fini dell’applicazione del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 (Privacy), mette a conoscenza dei soggetti ripresi della avvenuta violazione e valuta, unitamente ai colleghi del consiglio di classe, l’opportunità di irrogare una sanzione disciplinare e la relativa entità.

 

Art 19 - Impugnazioni - Organo di garanzia d’istituto (OG)

  1. Gli interventi di richiamo non sono impugnabili; le sanzioni sono impugnabili davanti all’Organo di Garanzia d’Istituto di cui ai commi successivi.
  2. L’impugnazione viene effettuata tramite ricorso scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro quindici giorni dal ricevimento della notifica della sanzione. La notifica reca la possibilità di ricorrere secondo le modalità riportate ai successivi commi 3, 4 e A tale scopo le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica decorrono quindici giorni dopo la notifica; tale disposizione non si applica nel caso del livello VI della tabella delle sanzioni di cui all’art. 21, quando vi sia pericolo immediato per le persone.
  3. Nel ricorso sono riportati i punti contestati della sanzione e le relative motivazioni. I ricorsi possono essere inoltrati, oltre che dai Genitori dell’alunno destinatario della sanzione, da chiunque ne abbia interesse, incluse eventuali parti offese.

 

Art. 20 - Patto educativo di corresponsabilità

  1. In applicazione dell’art. 5 bis del DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/2007; la scuola predispone il documento recante il “Patto educativo di corresponsabilità” che impegna operatori scolastici e genitori/affidatari a migliorare il rapporto di collaborazione finalizzato al successo educativo e al rispetto del presente regolamento, delle disposizioni contenute nelle altre carte fondamentali d’istituto e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
  2. Il patto educativo di corresponsabilità viene sottoscritto dal genitore e dall’alunno all’atto della presentazione della domanda d’iscrizione alla scuola; la firma della domanda d’iscrizione implica la sottoscrizione del patto.
  3. Il Patto viene illustrato ai genitori degli alunni di terza media nell’ambito delle assemblee convocate per l’orientamento scolastico; sulla base delle osservazioni emerse il Consiglio d’istituto adotta le eventuali modifiche. Proposte di modifica possono essere prodotte anche dai consigli di classe, dal collegio dei docenti e da singoli genitori.

Art. 21 Criteri per l’attribuzione del voto di condotta degli studenti

(D.L.1-9-2008; n.137 convertito dalla Legge 30-10-2008, n. 169 e D.M. n.5 del 16-1-2009; Regolamento del 13-3-2009)

 

Il Voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe in base ai seguenti criteri:

  1. Frequenza delle lezioni e puntualità (giorni di assenza, entrate in ritardo, uscite anticipate)
  2. Partecipazione durante le lezioni e in tutte le attività didattiche (visite guidate, viaggi d’istruzione, partecipazione a gare sportive, PCTO ecc.)
  3. Impegno e continuità
  4. Rispetto delle regole

Al fine di garantire coerenza e uniformità alle operazioni dei Consigli di classe, la griglia di valutazione del voto di condotta viene discussa e approvata dal Collegio dei Docenti.

Art. 22 - Procedure per l’ irrogazione delle sanzioni disciplinari e per la salvaguardia del diritto alla difesa dello studente.

Lo studente non può essere soggetto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esprimere le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.

 

  • Ogni procedimento disciplinare inizia con la contestazione di addebito in modo da garantire allo studente il diritto di esporre le proprie ragioni. Contestuale viene inoltrata l'informazione alla famiglia dello studente circa la data e l'ora della riunione dell'organo collegiale e l'invito ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni. Nel caso in cui i genitori non potessero essere presenti il DS potrà nominare un tutore.
  • Nel caso di ammonizione scritta il docente, dopo aver formulato oralmente la contestazione allo studente, la annota sul registro elettronico e cartaceo e la comunicazione arriverà per alla famiglia. L o studente ha la facoltà di comunicare le sue giustificazioni al Dirigente Scolastico. Il docente, nei casi più gravi, comunicherà il fatto al D.S.
  • Nel caso di censura scritta il Dirigente Scolastico avvia la procedura della contestazione scritta di addebito, dopo aver ascoltato lo studente, i docenti e i rappresentanti di classe degli studenti e chiunque possa fornire significativi elementi di conoscenza.

      Lo studente, entro i due giorni dalla notifica della censura, può presentare per iscritto

      ragioni a sua difesa.

  • Nel caso di mancanze disciplinari che prevedono l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per meno di 15 gg, spetta al D.S.o suo delegato avviare, dopo la contestazione scritta di addebito, la fase istruttoria, nella quale vanno acquisiti tutti gli elementi utili per la conoscenza del caso e per la successiva deliberazione del Consiglio di classe. Lo studente viene pertanto invitato a presentare, entro due giorni dalla notifica della contestazione di addebito, una propria memoria scritta indicando prove e testimonianze a suo favore.
  • Nel caso di mancanze disciplinari che prevedono l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per più di 15 gg, o per l’intero anno scolastico o l’esclusione dallo scrutinio finale o dall’esame di stato spetta al D.S.o suo delegato avviare, dopo la contestazione scritta di addebito, la fase istruttoria, nella quale vanno acquisiti tutti gli elementi utili per la conoscenza del caso e per la successiva deliberazione del Consiglio d’Istituto su proposta del Consiglio di Classe. Lo studente viene pertanto invitato a presentare, entro due giorni, una propria memoria scritta e a indicare prove e testimonianze a suo favore.
  • L’esame del caso avverrà nel Consiglio di classe allargato nel corso del quale si ascolterà lo studente e le testimonianze a lui favorevoli. Infine verranno sentiti tutti coloro che possono fornire testimonianze utili sui fatti contestati. Al termine il consiglio di classe ristretto formulerà la proposta o le proposte di sanzione da adottare sulle quali i componenti esprimeranno un voto.
  • Il provvedimento adottato dall’organismo sarà motivato e terrà conto del clima in cui i fatti siano stati commessi e della storia personale dello studente.
  • Nel caso di mancanze disciplinari che si potrebbero configurare come reati e che facciano presumere una pericolosità dello studente per la comunità scolastica, il D.S. informerà immediatamente la famiglia e le forze dell’ordine.
  • Consiglio d’istituto

 

 Art. 23 Impugnazioni e ricorsi

 

  1. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15gg dalla comunicazione, all’Organo di garanzia interno alla scuola il quale è tenuto ad esprimersi entro i successivi 10 gg (D.P.R- n. 235 del 21/11/2007)
  2. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro 15gg dalla comunicazione dell’organo di garanzia della scuola, all’Organo di garanzia regionale il quale è tenuto ad esprimersi entro i successivi 30 gg (D.P.R- n. 235 del 21/11/2007 e nota del 31 luglio 2008). Tale organo deve verificare la corretta applicazione della normativa, dei regolamenti e procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o  di memorie scritte per valutare la legittimità del provvedimento.

Art. 24 Organo di Garanzia

Finalità e compiti

  1. È costituito presso l’Istituto di Istruzione Superiore “F.Filelfo” di Tolentino, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l’Organo di Garanzia.
  2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
  3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

- prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;

- esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell’istituto in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di regolamento di disciplina.

  1. Il funzionamento dell’Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

 

Composizione

  1. L’Organo di Garanzia è composto da:

- il Dirigente Scolastico, che lo presiede;

- due insegnanti;

- un rappresentante degli studenti;

- un rappresentante dei genitori designati all’interno del Consiglio d’Istituto.

Sono inoltre nominati tre membri supplenti (docente, studente, genitore), che subentrano nei casi di temporanea impossibilità o di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell’organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento).

  1. La designazione dei componenti dell’Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all’inizio di ogni anno scolastico.

L’Organo di Garanzia resta in carica per un anno, comunque fino alla designazione dei nuovi componenti, al fine di consentire il regolare funzionamento .

  1. I genitori e gli studenti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio.
  2. Gli insegnanti componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.
  3. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
  4. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti, designato dal Presidente.

 

Modalità e criteri di funzionamento generali

  1. L’Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
  2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l’Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.
  3. Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell’organo stesso .
  4. Le deliberazioni dell’Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione nella quale non è ammessa l’astensione; si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.L'esito sarà riportato nel verbale.
  5. Il verbale della riunione dell’Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
  6. L’Organo di Garanzia ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento.
  7. Le procedure di ricorso, differenziate nella loro natura secondo l’art.1 comma 2 del presente regolamento, sono indicate agli articoli 4 e 5.
  8. L’organo si riunisce con almeno la metà più uno dei membri.

 

Ricorsi per le sanzioni disciplinari

  1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall’alunno o da uno dei genitori (per l’alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell’Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all’accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
  2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
  3. Fino al giorno che precede la riunione dell’Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
  4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell’organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
  5. Il materiale reperito dall’istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell’Organo di Garanzia.
  6. L’organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.
  7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch’egli è chiamato a partecipare alla seduta.
  8. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
  9. L’organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata.
  10. Il Dirigente Scolastico provvederà a informare la famiglia dell’alunno e il Consiglio di Classe tramite notifica scritta.

 Art. 25 Organo di garanzia regionale

L’Organo di garanzia regionale è presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da suo delegato, due studenti (designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti),  tre docenti e un genitore (designazione dei rappresentanti del Forum Reg. delle Associazioni per Genitori-FORAGS-)

La competenza a decidere sui reclami contro la violazione dello statuto viene attribuita al Direttore dell’ufficio scolastico regionale la cui decisione è legata al parere vincolante dell’organo di garanzia regionale

Art. 26 Revisione del regolamento di disciplina

 

  1. Il presente Regolamento di disciplina viene pubblicato e reso noto agli studenti entro un breve periodo dall’inizio dell’attività didattica.
  2. Il Presente Regolamento può essere modificato, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Istituto. Sulla proposta di modifica l’organismo deliberante deve acquisire il parere del Collegio dei docenti.

All. 1

Regolamento dei viaggi d’istruzione e visite guidate

 

PREMESSA
I viaggi di istruzione e le visite guidate vanno intesi come momento importante del processo di conoscenza e di socializzazione della classe nonché di allargamento dell’orizzonte culturale e sono preziosa occasione di riscontro di quanto trattato nell’attività di studio, sia curricolare, sia extra-curricolare; essi infatti scaturiscono in diretta connessione con la programmazione didattica, dalla quale non possono prescindere. Essi non rappresentano in nessun caso un’interruzione dell’attività didattica, ma si collocano interamente e integralmente all’interno di essa.(Vengono richiamate le disposizioni della C.M. 291/92 )


ART. I PROGRAMMAZIONE

I viaggi di istruzione e le visite guidate si effettuano per classi singole, parallele e/o successive in verticale e possono essere organizzati anche in comune tra classi di diverso corso di studio.
Tutte le uscite, programmate ed approvate dai Consigli di Classe sulla base dei principi generali contenuti nel POF debbono essere discusse ed approvate dal Consiglio d’Istituto. Il Dirigente Scolastico, su delega del medesimo Consiglio d’Istituto, autorizza le visite guidate di un giorno.


ART. II DURATA

Il numero e la durata dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate è definito come segue:
Le visite guidate di un giorno possono essere effettuate da tutte le classi fino ad un massimo di tre uscite per anno scolastico. Si escludono dal computo le uscite finalizzate all’orientamento.

Il viaggio di istruzione sarà differenziato a seconda delle classi; in particolare:

  • Classi prime e seconde: due giorni con un pernottamento.

Per le prime classi è previsto anche un viaggio di accoglienza di un giorno. Per le seconde classi può essere programmata una settimana bianca della durata di sette giorni, da organizzare durante la settimana culturale e del recupero. Se il numero dei partecipanti alla settimana bianca dovesse risultare inferiore ai due terzi della classe sarà possibile organizzare per la stessa un viaggio di istruzione di due giorni.
• Classi terze e quarte: fino a quattro giorni con tre pernottamenti.

  • Classi quinte: fino a sette giorni con sei pernottamenti.

Potranno anche essere organizzati gemellaggi, scambi culturali, stages linguistici e progetti approvati dai C.d.C. la cui durata sarà specificata di volta in volta nella pianificazione del progetto.
Alle classi coinvolte nei suddetti progetti o nella settimana bianca, non è consentita, nel corso dello stesso anno scolastico, la partecipazione ad altri viaggi d’istruzione.


ART. III COPERTURA FINANZIARIA

L’onere della copertura delle spese per i viaggi d’istruzione e per le visite guidate ricade per intero sugli studenti. Non è previsto, per tali attività, alcun contributo a carico del bilancio dell’istituto.

ART. IV ACCOMPAGNATORI

Gli accompagnatori sono individuati dai Consigli di Classe contestualmente all’approvazione del viaggio d’istruzione e/o della visita guidata.

È previsto un docente accompagnatore per ogni gruppo di 15 alunni o frazione.
Deve essere individuato, nell’ambito del Consiglio di Classe, anche un accompagnatore supplente.
Il docente proponente dovrà preferibilmente risultare tra gli accompagnatori.
È competenza del Dirigente Scolastico nominare gli accompagnatori effettivi tra quelli individuati dal Consiglio di Classe.

Nell’ipotesi che i docenti disponibili siano in numero superiore a quello necessario le nomine saranno effettuate secondo i seguenti criteri:

  1. numero e durata dei viaggi effettuati dagli aspiranti accompagnatori nel corso dell’anno scolastico
    b. attinenza della disciplina insegnata con le finalità del viaggio
    c. esigenze di servizio

Quando, per motivi di forza maggiore opportunamente documentati, venisse a mancare il numero di accompagnatori indispensabili a fornire una corretta sorveglianza e l’attività non potesse essere rimandata o annullata, potranno essere individuati accompagnatori nelle seguenti categorie:
a. Dirigente scolastico e docenti delle classi interessate al viaggio di istruzione
b. altri docenti dell’Istituto, non docenti nelle classi interessate al viaggio

Debbono e possono intervenire in caso di presenza di alunni in situzione di handicap o che presentino particolari patologie opportunamente certificate le seguenti  figure professionali:  l' insegnante di sostegno o altro docente; l'operatore di assistenza all' autonomia; un collaboratore scolastico; un genitore o parente dell'alunno; altre figure professionali o volontarie ritenute idonee.



ART. V PARTECIPANTI

Il viaggio di istruzione o la visita guidata può essere autorizzato solo se i partecipanti raggiungono almeno i due terzi dei componenti la classe o, in mancanza, i due terzi della somma dei componenti le classi partecipanti (nell’eventualità di partecipazione al viaggio di istruzione di più classi).

Oltre agli studenti e ai loro accompagnatori, è consentita la partecipazione, nei limiti della disponibilità dei posti e a loro totale onere, alle seguenti categorie di persone:

  1. componenti del nucleo familiare dell’accompagnatore. Qualora dovesse trattarsi di figlio/a minorenne dell’accompagnatore, deve essere presente altro familiare maggiorenne per la sorveglianza;
    genitori o familiari (o loro delegati maggiorenni) di studenti diversamente abili o che presentino particolari patologie opportunamente certificate.



ART. VI ORGANIZZAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI

L’organizzazione dei viaggi di istruzione dovrà seguire la seguente procedura:
a. Il Coordinatore consegna al Docente referente la scheda del progetto approvato dal Consiglio di Classe;
b. Il Referente, dopo aver verificato che gli studenti partecipanti sono almeno i 2/3 della classe o i 2/3 delle classi interessate provvede a richiedere almeno cinque preventivi e ad istruire la relativa procedura per la programmazione del viaggio

  1. Gli studenti interessati a partecipare versano una quota pari al 50% del costo del viaggio a titolo di prenotazione e la relativa autorizzazione firmata dai genitori
  2. Il pagamento delle quote verrà fatto autonomamente dall’alunno tramite versamento su conto corrente intestato alla scuola
  3. L’anticipo sarà restituito solo se il viaggio non potrà essere realizzato per cause dipendenti dalla scuola e/o perché non è stato raggiunto il numero minimo di partecipanti
  4. L’Agenzia potrà comunque richiedere il pagamento di una penale in caso di defezione del numero dei partecipanti, dopo la conferma del viaggio da parte dell’Istituto
    g. Gli studenti che non partecipano al viaggio svolgeranno attività didattica con gli insegnanti a disposizione o, in alternativa, saranno inseriti in altre classi.
  5. I compiti relativi all’organizzazione operativa (ritiro autorizzazioni e ricevute dei versamenti) spettano al personale di Segreteria preposto a tale funzione


L’organizzazione delle visite guidate dovrà seguire la seguente procedura:

  1. Il coordinatore consegna al Docente referente la scheda del progetto approvato dal Consiglio di Classe;
    b. Il Referente, dopo aver verificato che gli studenti partecipanti sono almeno i 2/3 della classe o i 2/3 delle classi interessate provvede a richiedere almeno cinque preventivi e ad istruire la relativa procedura per la realizzazione della visita guidata
    c. Gli studenti interessati versano l’intera quota di partecipazione e la relativa autorizzazione firmata dai genitori
    d. Per le visite guidate i partecipanti possono anche effettuare un unico versamento per la classe o per l’intero gruppo partecipante
    e. Qualora un alunno, pur avendo versato la quota, non potesse partecipare alla visita guidata, a causa di un grave impedimento o malattia, lo stesso potrà richiedere il rimborso della suddetta quota che verrà completamente o parzialmente restituita se comunque saranno coperti i costi oggettivi della visita stessa
    f. Gli studenti che non partecipano la visita guidata svolgeranno attività didattica con gli insegnanti a disposizione o, in alternativa, saranno inseriti in altre classi.
    g. I compiti relativi all’organizzazione operativa (ritiro quote di partecipazione e autorizzazioni) spettano al docente proponente o al docente coordinatore di classe.

All. 2 Regolamento palestre  e sala danza

Palestre

-Gli studenti che hanno lezione la 1 ora dovranno trovarsi direttamente all’impianto in uso e chi finirà le lezioni alle ore 13.15 o 13.20 non sarà riaccompagnato in sede.

-Per le classi che hanno le ore centrali si ricorda che gli  studenti  si dovranno recare nell’atrio della scuola per attendere il mezzo di trasporto e consegnare il registro di classe al docente.

-Il tragitto dalle aule all’atrio e viceversa  va effettuato spostandosi in gruppo, in modo silenzioso, con ragionevole celerità.

- Si richiede la massima attenzione nell’attraversare la strada di fronte alle sedi per aspettare l'autobus.

-Gli studenti, per svolgere la lezione, devono essere forniti di scarpe di ricambio pulite e  di abbigliamento adeguato all'attività motoria;  sono da preferire  capi in fibra naturale, comodi che non impediscano o limitino l’uso di attrezzi o l’esecuzione di  gesti ampi e dinamici.

-Verranno concessi, a fine  lezione,  10 minuti per lavarsi e rivestirsi con abiti e biancheria puliti.

-Si raccomanda l’assoluto rispetto dei tempi stabiliti dall’insegnante perché le attese seppure brevi potrebbero bloccare il complicato meccanismo trasporti-attività didattica di più classi e di più docenti.

-E’ vietato consumare cibo negli spogliatoi e nel piano di lavoro.

-Tutti i ragazzi che dovranno chiedere l’esonero  dalle lezioni pratiche per periodi superiori ai 15 gg. sono tenuti a presentare dopo averne parlato con il docente, in segreteria, il certificato medico in cui sia precisato solo il periodo di sospensione necessario. Sarà poi compito della segreteria comunicare il periodo di sospensione al docente di Scienze motorie della classe.

-Per gli esoneri parziali il certificato dovrà indicare anche quali attività non debbono essere svolte.

-L’esonero dalle lezioni pratiche vincola comunque ad una frequenza assidua.  L’esonerato dovrà  collaborare, nei limiti del possibile, con l’ insegnante e dovrà essere valutato sul programma teorico.

-Per la partecipazione ai campionati studenteschi  si  richiederà il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva (potrà essere rilasciato dal medico curante con la richiesta della scuola e non comporterà oneri per la famiglia)

-Le strutture e tutto il materiale sportivo debbono essere utilizzati con cura. Gli alunni al termine delle lezioni sono tenuti a collaborare per riordinare gli attrezzi usati  e per segnalare eventuali danni o mancanze.

-Gli spogliatoi debbono essere lasciati in ordine e per evitare di dimenticare  oggetti personali ciascun studente controllerà, alla fine della lezione, che nulla  sia rimasto  sulle panche o sugli appendiabiti. La scuola declina ogni responsabilità in caso di smarrimento di oggetti di valore.

-Non è consentito allontanarsi dal piano di lavoro senza l'autorizzazione del proprio docente. Durante la lezione non è possibile  rimanere nello spogliatoio né recarsi in altri locali.

 -L’alunno che si infortuna durante la lezione deve comunicarlo immediatamente all’insegnante.

Sale danza

L'abbigliamento/divisa da usare in sala danza dalle studentesse e dagli studenti dell’indirizzo coreutico verrà concordato ad inizio anno da tutte le docenti di danza e successivamente verrà comunicato alle classi. Si prevede una divisa per il biennio e una per il triennio per ogni indirizzo. Per non gravare eccessivamente sulle famiglie, il body di ricambio da usare durante le lezioni infrasettimanali verrà stabilito in base ad una turnazione e dovrà essere, anche se di tipologia diversa, di un unico colore.

È permesso uscire dalle sale di danza e dagli spogliatoi soltanto con abbigliamento quotidiano o indossando la tuta di rappresentanza.


ALL. 3

Regolamento della biblioteca d’istituto

 

Art. 1 Norme di utilizzo
L’utilizzo dei locali della Biblioteca è aperto a tutte le classi dell’Istituto, previa prenotazione. La fruizione e la consultazione è possibile dietro la responsabilità del docente accompagnatore. Gli studenti che non si avvalgano dell’insegnamento della religione, possono accedere in Biblioteca solo se accompagnati da un insegnante.
È del resto opportuno ricordare che nei locali della Biblioteca non è consentito introdurre cibi o vivande, per evitare di sporcare i testi consultati.
Il servizio prestito può essere effettuato ESCLUSIVAMENTE dai referenti della Biblioteca (proff. Cristina Lembo, Luciano Rascioni, Isabella Zazzetta –ITE) , durante l’orario di apertura della Biblioteca.

Art. 2 Servizio di prestito
• Tutti gli studenti iscritti, i docenti e il personale dell’IIS Filelfo possono avere accesso al prestito.
• Possono essere presi in prestito libri fino a un massimo di 3 unità.
• Non è possibile prendere in prestito l’ultimo fascicolo di una rivista; dizionari, enciclopedie, atlanti; cd-rom, cd musicali, vhs, dvd, materiali di particolare valore o difficili da sostituire.
• Il prestito dura: 30 giorni.
• È possibile rinnovare il prestito per 30 giorni, a condizione che il testo non sia stato prenotato da altro utente.
• È possibile prenotare i libri fino ad un massimo di 3.
• Chi non è in regola con le restituzioni non può richiedere rinnovi o prenotazioni e non può prendere in prestito nuovi materiali.

Art. 3 Responsabilità dell’utente
L’utente è personalmente responsabile dei materiali avuti in prestito; non può prestarli ad altri; si impegna a restituirli entro i tempi stabiliti, nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.
Sanzioni
Danneggiamento o smarrimento:
acquisto nuova copia documento o, se non disponibile in commercio, di documento di analogo valore commerciale, su indicazione della biblioteca.
Ritardo restituzioni:
dalla prima alla terza settimana € 0,10 al giorno
la quarta settimana € 2,00
per il secondo mese € 4,00
per il terzo mese € 6,00
Oltre il terzo mese: esclusione dal servizio di prestito.
L’eventuale riammissione è a discrezione dei Referenti della Biblioteca.


All. 4

Regolamento delle assemblee studentesche

Assemblea d’istituto - Assemblea di classe - Comitato studentesco
PREMESSA
Le Assemblee studentesche sono regolate dal D. L.vo 16 aprile 1994,n°297 e dalla nota del MIUR del 26 novembre 2003, n°4733/A3, che dichiara superata la precedente nota del 24 aprile 2003 n°1911/A3.

FINALITA’
Le assemblee e i comitati studenteschi, costituiscono momenti di partecipazione attiva e democratica degli allievi, sono occasioni di approfondimento dei problemi della scuola e della società e servono alla formazione civile e culturale degli studenti. Sia le assemblee che i comitati, espressione dell’autonomia studentesca, sono gestiti e diretti dagli studenti. Le decisioni assunte hanno valore per l’intera comunità studentesca, purché non siano in contrasto con le norme di legge e con il Regolamento di Istituto.


1. Assemblea di classe

Le ore riservate alle Assemblee studentesche di classe, periodicamente tenute con le modalità di cui al comma 6 dell’art. 13 del D. L.vo 16 aprile 1994 n° 297, pur incidendo sul monte ore delle lezioni, non sono da recuperare (nota del MIUR del 26 novembre 2003, n°4733/A3)

1.1 Richiesta – Concessione dell’assemblea
- Gli alunni possono richiedere l’assemblea di classe una volta al mese, esclusi i mesi di settembre, maggio e giugno, per un massimo di due ore di lezione senza soluzione di continuità.
- Le assemblee non possono tenersi sempre nello stesso giorno e nelle stesse ore.
- La richiesta, compilata su modulo dedicato, va presentata, con un preavviso di almeno 5 giorni, al Dirigente Scolastico che autorizzerà o meno l’assemblea.
- Possono essere richieste assemblee congiunte da classi parallele che si svolgeranno in locali idonei individuati dal dirigente scolastico.

L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana né può avere luogo nel mese conclusivo delle lezioni.

1.2 Svolgimento dell’assemblea.
- L’assemblea viene presieduta dallo/a studente/ssa eletto/a rappresentante di classe con il maggior numero di preferenze.
- Il presidente deve assicurare il regolare e ordinato svolgimento dell’assemblea.
- Il Presidente, di sua iniziativa, nomina un segretario verbalizzante che, redatto il verbale, al termine dell’assemblea lo consegna al Dirigente Scolastico o al suo delegato.
- Il Dirigente Scolastico (o un suo delegato) ha sempre facoltà di partecipare e/o assistere all’Assemblea.

1.3 Vigilanza durante l’assemblea.
- Il docente o i docenti in servizio nelle ore in cui si svolge l’assemblea hanno il dovere di vigilanza sugli alunni.
- In caso di irregolare e disordinato svolgimento della stessa i docenti in servizio possono decretarne la sospensione e riprendere regolarmente le lezioni.


2. Assemblea d'Istituto

2.1 Programmazione e svolgimento

2.1.1 E' consentito, in orario scolastico, lo svolgimento di massimo una Assemblea di Istituto al mese (le assemblee non possono aver luogo dopo il 15 maggio).

2.1.2 L' Assemblea di istituto non può essere effettuata sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

2.1.3.Alle assemblee d'istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problematiche sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti insieme agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto che non può autorizzare più di 4 interventi di esperti esterni per anno scolastico.

2.1.4. A richiesta degli studenti, le ore destinate alla assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminari e per lavori di gruppo.

2.1.5. In caso di eventi particolari e urgenti, su motivata richiesta da parte degli studenti, il Dirigente scolastico può autorizzare un'Assemblea di Istituto straordinaria da tenersi nelle modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

2.2 Convocazione

2.2.1. L'Assemblea di Istituto (in sede ordinaria e straordinaria) è convocata su richiesta del Comitato Studentesco o del 10% degli studenti.

2.2.2. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria sono comunicati al Dirigente scolastico almeno sette (7) giorni prima (esclusi i giorni festivi), per consentire l'adozione delle necessarie misure organizzative.

2.2.3  Nel caso di assemblea straordinaria il termine è ridotto a 1 giorni prima della data fissata per lo svolgimento.

2.2.4.  Il Dirigente scolastico può respingere la richiesta se in contrasto con le finalità previste dalla legge, o accogliere la richiesta, eventualmente concordando un'altra data.

2.2.5.  L'Assemblea è aperta a tutti gli studenti, al Dirigente scolastico e ai docenti in servizio presso la scuola

2.2.6.  Il Dirigente scolastico, o un suo delegato, può sospendere l'Assemblea nel caso di violazione del regolamento di disciplina o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento di quanto previsto nell'odg. In tal caso gli studenti faranno ritorno in aula per il regolare svolgimento delle lezioni.

2.2.7.  Nessuno studente, salvo casi di evidente necessità, può abbandonare l'assemblea prima del suo termine.

2.3 Sede di svolgimento

Data la mancanza nelle sedi scolastiche di locali idonei ad ospitare e tenere in sicurezza tutti gli studenti, le Assemblee di Istituto si svolgeranno in giorni differenti, suddividendo le classi per biennio e triennio, in un locale esterno idoneo per recettività e standard di sicurezza messo a disposizione da terzi.

Qualora, per  motivi di carattere organizzativo, non sia possibile svolgere l'Assemblea nell'arco del mese di competenza, essa potrà avere luogo entro la prima settimana del mese successivo.

Gli studenti che non intendono partecipare all'Assemblea svolgeranno l'attività didattica ordinaria in classe.


2.4. Svolgimento dell’Assemblea


2.4.1. L’assemblea si svolge sotto la direzione e il coordinamento di un Presidente coadiuvato da un segretario verbalizzante.
2.4.2. Il verbale dell’assemblea, contestualmente redatto allo svolgimento dei lavori, va consegnato al Dirigente Scolastico o al suo delegato.

2.5 Elezioni del Presidente e del Segretario.
2.5.1. È nominato presidente dell’assemblea di istituto lo/a studente/ssa eletto/a componente del Consiglio d’Istituto.
2.5.2. Nel corso della prima assemblea il presidente nomina il segretario ed inoltre può essere eletto anche un vicepresidente.

2.6 Funzioni del Presidente dell’Assemblea.
2.6.1. Il Presidente dovrà garantire l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti assicurando in ogni momento uno svolgimento dei lavori improntato sul rispetto reciproco, sul confronto civile delle idee e sulla conformità alle leggi e al Regolamento dell’Istituto. Egli ha compiti di direzione, vigilanza e coordinamento di tutta l’attività dell’assemblea.
2.6.2. Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni dal Comitato studentesco e dal segretario.

2.7 Vigilanza durante l’assemblea.
2.7.1. Durante le assemblee di istituto le lezioni sono sospese. Pertanto i docenti non hanno obblighi didattici né obblighi di recupero. Tuttavia, sulla base del generale obbligo di sorveglianza che incombe sulla scuola ai sensi dell’art.2048 del codice civile e, comunque, all’obbligo di protezione e cura che la scuola assume nei confronti di ciascun allievo alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, i docenti garantiranno l’assistenza alle attività, secondo il proprio orario di servizio.

2.7.2. I Docenti, il Presidente e il Comitato studentesco dovranno assicurare l’ordinato svolgimento dell’assemblea e garantire l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

2.8 Scioglimento anticipato dell’assemblea.
2.8.1. Il Dirigente Scolastico e/o il suo delegato hanno il potere di intervento e, in caso di comprovata impossibilità di ordinato svolgimento dell’Assemblea o di violazione del regolamento, hanno la facoltà di sospenderla e/o scioglierla anticipatamente.
2.8.2. Il Presidente dell’Assemblea, per i motivi di cui sopra, può chiedere al Dirigente o al suo delegato lo scioglimento anticipato della stessa.

3. Comitato studentesco

3.1 Composizione
3.1.1. Il Comitato studentesco è composto dai rappresentanti di classe, e dai rappresentanti degli studenti in consiglio d’Istituto.
3.1.2. Dura in carica un anno scolastico.
3.1.3. E’ presieduto dal Presidente dell’assemblea o da un altro studente democraticamente eletto nel suo ambito.

3.2 Funzioni
3.2.1 Il Comitato studentesco ha i seguenti compiti:
- coordinare le iniziative e le esperienze attivate nelle classi e nell’Istituto
- promuovere iniziative aventi un valore culturale, sociale, educativo.
- presentare proposte agli organi collegiali dell’Istituto.
- preparare l’assemblea e garantirne un corretto e proficuo svolgimento.
- deliberare in merito alla partecipazione a manifestazioni studentesche.

3.3. Richiesta e Convocazione
3.3.1. Il Comitato può essere convocato dal Dirigente o da un docente delegato.
3.3.2. Il Presidente dell’assemblea d’Istituto, o almeno un terzo delle classi (attraverso i propri rappresentanti), possono chiedere, con un preavviso di 5 giorni, al Dirigente la riunione del Comitato studentesco indicando l’ordine del giorno.
3.3.3. Il Comitato si riunisce nei locali scolastici, di norma, nelle ore pomeridiane, eccezionalmente, durante le ore di lezione per il tempo concesso dal Dirigente o dal suo delegato.
3.3.4. Delle riunioni del Comitato va redatto un verbale da consegnare al Dirigente Scolastico o al suo delegato.
3.3.5. La mancata presentazione del verbale della seduta precedente impedisce la concessione di qualunque ulteriore riunione di assemblea e/o comitato.

4 Disposizioni finali

4.1  Il presente regolamento, dopo l’approvazione del Consiglio d’Istituto, ha efficacia immediata

4.2  Ad ogni inizio di anno scolastico si intende automaticamente prorogato.

4.3  Può essere modificato dal Consiglio d'Istituto a maggioranza qualificata dei due terzi


ALL. 5

Regolamento laboratori d’informatica

ART. 1 Il docente responsabile del laboratorio stabilisce l’orario dell’uso delle aule di informatica nel rispetto dele lezioni programmate per la settimana. La presenza della classe e del docente va in ogni caso autocertificata e controfirmata nell’apposito registro di accesso ai laboratori.

ART. 2 Ogni insegnante, nelle ore in cui gli spazi sono liberi, potrà richiedere, al responsabile del laboratorio, l’autorizzazione a farne uso nel rispetto delle modalità previste dall’art. 1.

ART. 3 Durante l’utilizzo del laboratorio ogni insegnante deve vigilare attentamente sull’operato degli alunni in particolar modo quando si effettuano ricerche su internet.

L’insegnante, unico responsabile della modalità di gestione della propria lezione, deve indicare quali sono i siti internet in cui è consentito navigare.

Se non espressamente autorizzati dal docente alle studentesse e agli studenti è fatto divieto di:

  1. effettuare il download di file di qualsiasi genere (è vietato scaricare file da internet);
  2. spedire o ricevere posta elettronica;
  3. usare le chat o i social
  4. stampare documenti se non epressamente stabilito dal docente

ART. 4 Durante l’utilizzo del laboratorio ogni insegnante è responsabile delle attrezzature e ha l’obbligo di comunicare eventuali anomalia al docente responsabile.

ART. 5 E’ fatto divieto agli alunni dell’Istituto di accedere nelle aule di informatica senza la presenza di un insegnante. 

ART. 6 E’ vietato l’utilizzo del laboratorio a persone esterne alla scuola senza una preventiva e specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico.

ART. 7 E’ fatto obbligo ad ogni insegnante di controllare che i propri allievi non usino dispositivi estranei alla dotazione scolastica

ART. 8 Il docente responsabile del laboratorio sarà coadiuvato dal tecnico di laboratorio e provvederà a controllare mensilmente i registri di accesso e comunicherà al Dirigente Scolastico eventuali disfunzioni e anomalie relative ai pc e altri strumentazioni in uso.

ART. 9 Sarà cura del docente responsabile, sentiti anch ei colleghi, comunicare al Dirigente Scolastico eventuali richieste di: manutenzione, aggiornamento delle scorte di carta e nastri, acquisti di testi specialistici e software.

ART. 10 Il docente nominato responsabile del laboratorio provvederà al termine di ogni anno scolastico a presentare al Dirigente Scolastico una dettagliata relazione su tutti gli aspetti didattici, organizzativi e patrimoniali.

Regolamento dei laboratori scientifici

(attrezzati per compiere esperimenti di fisica, chimica e biologia)

ART. 1 - Il docente responsabile stabilisce in base all'orario e agli accordi presi in dipartimento l’orario per l’uso dei laboratori scientifici. La presenza nei suddetti laboratori va in ogni caso autocertificata e controfirmata nell’apposito registro appena entrati. Per L'accesso bisogna  prelevare presso la bidelleria  la chiave e riconsegnarla al termine della lezione.

ART. 2 - Durante l’utilizzo del laboratorio ogni insegnante deve vigilare molto attentamente sull’operato degli alunni in particolar modo quando si effettuano esperimenti affinchè le attività programmate si svolgano in assoluta sicurezza.

ART. 3 - E’ fatto divieto agli alunni dell’Istituto di accedere all’interno dei laboratori senza la presenza di un insegnante e accedervi con cibi e bevande.

ART. 4 - E’ vietato l’utilizzo dei laboratori scientifici a persone esterne alla scuola senza una preventiva e specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico.

ART. 5 - E’ fatto obbligo ad ogni insegnante di controllare che i propri allievi non usino dispositivi estranei alla dotazione scolastica

ART. 6 - Il docente responsabile del laboratorio sarà coadiuvato dal tecnico di laboratorio e provvederà a controllare mensilmente i registri di accesso e comunicherà al Dirigente Scolastico eventuali disfunzioni e anomalie relative alla strumentazione.

ART. 7 - Tutti gli insegnanti che utilizzano i laboratori sono pregati di comunicare al docente responsabile eventuali osservazioni, acquisti, ecc.

Sarà cura del docente responsabile e del tecnico di laboratorio, comunicare al Dirigente Scolastico le richieste di manutenzione, aggiornamento delle scorte di reagenti, acquisti di attrezzature ecc.

ART. 8 - Il docente nominato responsabile del laboratorio provvederà al termine di ogni anno scolastico a presentare al Dirigente Scolastico una dettagliata relazione su tutti gli aspetti didattici, organizzativi e patrimoniali.


All. 6

Regolamento sul divieto di fumo

(Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera del 23/2/2012)

Art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:
- art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo
- Legge 24/12/1934 n. 2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico)
- Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
- Circolare MinSan 5/10/1976 n. 69
- Direttiva PCM 14/12/1995
- Circolare MinSan 28/3/2001 n. 4
- Circolare Ministro della Salute 17/12/2004
- Accordo Stato Regioni 16/12/2004 24035/2318
- Circolare 2/SAN/2005 14/1/2005
- Circolare 3/SAN/2005 25/1/2005
- Legge 28/12/2001 n. 448 art. 52 punto 20
- Legge 16/1/2003 n. 3
- Art. 51 della L. 3 del 16/1/2003
- Direttiva PCM 23/12/2003
- Legge finanziaria 2005
- CCNL Scuola 2006-2009
- D.L. n. 81 del 9/4/2008

Art. 2. FINALITÀ
La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita
maturi e responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita,
dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità.
Pertanto il presente regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si
prefigge di:
- Prevenire l’abitudine al fumo
- Incoraggiare il fumatore a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle
sigarette
- Garantire un ambiente di lavoro salubre conformemente alle norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro
- Proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo
- Promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma
quinquennale di educazione alla salute
- Favorire la collaborazione sinergica con le famiglie del territorio, condividendo con genitori
ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione
- Fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che
faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui.

Art. 3 LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO
E’ stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell’ Istituto di Istruzione Superiore “Francesco
Filelfo” di Tolentino e precisamente: ingresso dell’istituto, atrio, corridoi, scale interne, scale
antincendio, ascensori, aule, uffici, archivi, biblioteca, laboratori, palestre, sale per riunioni, Aula Magna, bagni, cortili dei licei e campetto dell’Istituto Tecnico Economico. In tali locali saranno apposti cartelli con indicazione del divieto di fumo, della relativa delibera di approvazione, delle sanzioni disciplinari applicabili, nonché l’indicazione delle persone preposte alla vigilanza.

Art. 4 SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO
In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. del 14/12/1995 e dell’accordo Stato
Regioni del 15/12/2004 è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti
all’applicazione del divieto (Allegato A) in ciascuna delle due sedi con i seguenti compiti:
- Vigilare sulla corretta posizione dei cartelli informativi (Allegato B) da collocarsi in
posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto
- Vigilare sull’osservanza del divieto
- Contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica (Allegato C)
- Notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie
dei minorenni sorpresi a fumare

Art. 5 SANZIONI E MULTE
Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975, modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art. 189 e dall’art. 10 L. 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00.
La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una
donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
Si ricorda che, poiché al personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione
amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: infrazione divieto di fumo – I.I.S. “F. Filelfo” – Tolentino).
I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria della sede dei licei.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2000.
I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 6 NORMA FINALE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.